1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 3. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito al comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o per un crimine di guerra o per un grave delitto di diritto comune, sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure
f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di reiezione della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di reiezione.
5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione centrale quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della medesima Commissione centrale, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.
6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il
a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;
b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni;
c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.
9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione centrale. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. In caso di convalida del provvedimento si procede alla reiezione immediata della domanda o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del testo unico. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.